L'acquisto della
casa è un
investimento molto importante.
Il maggior numero di transazioni immobiliari è
portata a termine attraverso l’agente immobiliare, che ha il compito di trovare e mettere in contatto le parti
interessate a concludere un contratto.
Proposta di
acquisto
Il primo passo per l’acquisto di un immobile è la
formulazione della proposta di acquisto,
è
la dichiarazione dell’acquirente di
voler acquistare un certo bene a un certo prezzo, fase
importante della trattativa in quanto vincola la parte
proponente all’acquisto per il periodo stabilito.
Allo scadere del termine di validità la proposta
diviene inefficace. La proposta è solitamente
accompagnata da un deposito infruttifero, sotto forma
di assegno bancario intestato al venditore, che nel
momento dell' accettazione del venditore diverrà caparra
confirmatoria, o che verrà invece restituito nel caso il venditore non
accettasse.
Dopo che il proponente (acquirente) è venuto a conoscenza della
accettazione
della proposta irrevocabile di acquisto da parte del
venditore, il contratto è concluso.
Preliminare di
acquisto
La fase successiva consiste nella stipula del contratto preliminare
di acquisto, dove le parti
si
obbligano a concludere una
compravendita, stabilendone modalità e termini e versando l'acquirente una caparra al
venditore. Il preliminare
per la compravendita di immobili deve essere in forma
scritta: atto pubblico o scrittura privata.
Il
contratto preliminare dovrà specificare i seguenti
elementi
principali
della
vendita quali il prezzo e la casa da acquistare,
l'indirizzo e
una precisa descrizione (piani, stanze etc.). La casa
dovrà essere
inoltre indicata con i dati del Catasto. È
fondamentale che il preliminare contenga tali
elementi, pena la sua nullità. Si consiglia inoltre di
procedere all’identificazione degli immobili in vendita
mediante le planimetrie catastali che dovranno
essere allegate al contratto preliminare.
La verifica
della proprietà e dell’inesistenza di vincoli.
La prima e più
importante verifica da fare – allo scopo di non
incorrere nel
rischio che un terzo possa impugnare, a
ragione,l’atto di compravendita – è quella di
accertare che il promittente venditore che firma il
preliminare di vendita sia il vero proprietario.
Bisogna verificare innanzitutto se chi firma ha un
valido atto di acquisto (la provenienza); se lui
stesso ha comprato dal vero proprietario, risalendo,
in sostanza, di vendita in
vendita, fino a ricostruire la storia della casa nei
venti anni precedenti. Con questa verifica si
controlla l'eventuale presenza di ipoteche o servitù,
ossia diritti che in genere possono essere esercitati
sulla casa
(ad esempio il diritto di passaggio nel giardino)
o eventuali
trascrizioni pregiudizievoli (che possono cioè
pregiudicare i diritti dell’acquirente).
La regolarità
edilizia
È importante
anche verificare la regolarità edilizia della casa:
• se è stata
costruita con regolare permesso di costruire,
• se esistono
domande di condono in corso, se è agibile, e altro
ancora.
I rapporti
condominiali
Se si vende o
si acquista un appartamento in condominio, è bene inoltre già al
preliminare di vendita leggere il regolamento di condominio, verificare se ci sono eventuali delibere
dell’assemblea condominiale inerenti lavori di
straordinaria amministrazione e soprattutto spese
condominiali non ancora pagate dal venditore.
Notaio,
compromesso, atto di trasferimento
Il Notaio è un pubblico ufficiale presso il quale si stipulano gli atti
di trasferimento di proprietà.
Rendita catastale
La finanziaria italiana del 26-12-05 dà l'opportunità agli
acquirenti di comprare un immobile con prezzo
totalmente denunciato in atto, pagando le imposte
dovute unicamente sulla rendita catastale (valore
attribuito dallo stato ad un immobile) moltiplicata
con i seguenti moltiplicatori: 115,50% per la prima
casa e 126% sulla seconda casa.
Esempio: acquisto di una casa che ha un valore di €
200.000
ed una rendita catastale di € 51.000 x 115,50 = €
58.905 = importo che verrà tassato
Tasse e imposte
In caso di acquisto di
acquisto di un immobile si applicano l'imposta di
registro o alternativamente l'Iva (a seconda del
venditore) e le imposte ipotecaria e catastale. Quando
il venditore è un soggetto Iva che opera nel settore
dell'edilizia (ad esempio, un'impresa di costruzioni),
sul prezzo di acquisto indicato nell'atto di
compravendita bisognerà corrispondere:
-
Iva al 10% (4% se trattasi di prima casa)
- Imposta di registro in misura fissa: € 129,11
- Imposta ipotecaria in misura fissa: € 129,11
- Imposta catastale in misura fissa: € 129,11.
Negli
altri casi (ad es., nell'acquisto da un privato) le
imposte da corrispondere sono:
-
Registro, 7% (3% se trattasi di prima casa)
- Ipotecaria, 2% (in misura fissa se si tratta di
prima casa)
- Catastale, 1% (in misura fissa se si tratta di prima
casa).
Per
la compravendita di terreni edificabili ed agricoli le
aliquote dell'imposta di registro sono dovute
rispettivamente nella misura dell'8% e del 15%.
La base
imponibile ai fini dell'imposta di registro e
dell'iva.
La base
imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è data dal valore
dell'immobile dichiarato nell'atto. Le imposte
(registro, imposte ipotecaria e catastale) vengono
versate dal notaio al momento della registrazione.
Se l'ufficio ritiene che il valore venale dei beni
trasferiti è superiore a quello indicato nell'atto,
provvede alla rettifica e alla liquidazione della
maggiore imposta dovuta (nonché delle sanzioni e
degli interessi) e notifica al contribuente, entro due
anni dal pagamento dell'imposta proporzionale, un
apposito avviso. Nel caso, però, che il contribuente
abbia dichiarato in atto un valore non inferiore a
quello determinato su base catastale, l'ufficio non può
procedere alla rettifica di valore. Per le cessioni
soggette all'IVA la base imponibile è costituita dal
corrispettivo pattuito tra le parti. Se il
contribuente ha dichiarato nell'atto di vendita del
fabbricato un corrispettivo non inferiore a quello
determinato in base ai parametri catastali, l'Ufficio
non procede alla rettifica, salvo che da altri atti e
documenti non risulti un corrispettivo superiore.
Il valore
catastale viene determinato moltiplicando la rendita
catastale rivalutata del 5% per i seguenti
coefficienti:
• 110, per i
fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C
(escluse le categorie A/10 e C/1);
• 55, per i
fabbricati della categorie A/10 (uffici e studi
privati) e D;
• 37,4, per i
fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed
E.
Per
i terreni non edificabili, il valore catastale si
determina moltiplicando per 75 il reddito dominicale
rivalutato del 25%.
Immobili non
censiti
Per
i trasferimenti di immobili non censiti le parti
possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la
rendita proposta) per determinare il valore catastale.
In questo caso è necessario manifestare espressamente
nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni
previste dall'art. 12 della legge 154/'88. La rendita
catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio
del territorio al contribuente.
Nel caso in cui il valore determinato sulla base della
rendita attribuita sia superiore a quello dichiarato
in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta
dovuta e i relativi interessi, a partire dalla data
della notifica.
L'acquisto
della prima casa
L'acquisto
della prima casa gode di particolari agevolazioni:
- sia
l'imposta di registro che in alternativa l'Iva si
pagano con aliquote ridotte;
- le imposte
ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Le
agevolazioni sono previste per quegli atti che
comportano l'acquisto della proprietà, nuda proprietà,
diritto d'abitazione, uso o usufrutto.
Vediamo
in dettaglio.
Venditore
operante nel settore dell'edilizia
L'Iva si paga
con l'aliquota ridotta al 4%.
L'imposta di registro e le imposte ipotecaria e
catastale si pagano nella misura fissa pari a 129,11
euro ciascuna.
Nelle altre
ipotesi
L'imposta di
registro si paga con l'aliquota del 3% in luogo del
7%.
Le imposte ipotecarie e catastali si pagano ognuna in
misura fissa di € 129,11.
I
VANTAGGI DELLA PRIMA CASA
| IMPOSTA |
PRIMA
CASA |
ALTRE |
| Acquisto
da privato |
|
| REGISTRO |
3% |
7% |
| IPOTECARIA |
129,11
euro |
1% |
| CATASTALE |
129,11
euro |
1% |
| Acquisto
da impresa edilizia |
|
| IVA |
4% |
10%
(*) |
| REGISTRO |
129,11
euro |
129,11
euro |
| IPOTECARIA |
129,11
euro |
129,11
euro |
| CATASTALE |
129,11
euro |
129,11
euro |
(*)
20% se si acquista da una immobiliare di rivendita
Requisiti per
i benefici
I requisiti
necessari per fruire delle agevolazioni prima casa
sono:
1.
l'abitazione non deve avere le caratteristiche di
lusso indicate dal D.M. 2.8.69 (v. G.u. n. 218 del
27.08.69)
2. l'immobile
deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha
la propria residenza o in cui intende stabilirla entro
18 mesi dalla stipula, o nel comune in cui svolge la
propria attività; se l'acquirente è stato trasferito
all'estero per ragioni di lavoro l'immobile deve
essere situato nel comune dove ha sede o esercita
l'attività il datore di lavoro; per i cittadini
residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve
trattarsi di prima casa posseduta sul territorio
italiano.
Per
il personale delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia non è richiesta la condizione della residenza
nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con
le agevolazioni prima casa.
Inoltre
nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:
• di non essere
titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di
altra casa di abitazione nel territorio del Comune
dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto
agevolato;
• di non essere
titolare, neppure per quote o in comunione legale, su
tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà,
uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra
casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge,
usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della
prima casa;
• di impegnarsi
a stabilire la residenza entro 18 mesi nel Comune dove
è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora
già non vi risieda.
Acquisto di
pertinenze della prima casa
Le agevolazioni
per la prima casa competono allo stesso modo per
l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato
con atto separato, ma solo per una pertinenza per
ciascuna delle seguenti categorie catastali:
C/2
cantina o soffitta
C/6 garage o box auto
C/7 tettoia o posto auto.
Decadenza
dall'agevolazione
La decadenza
dall'agevolazione comporta il recupero della
differenza di imposta non versata e degli interessi
nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30%
dell'imposta stessa.
Cause:
l'acquirente decade dai benefici quando:
• le
dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di
acquisto siano false;
• non
trasferisce la residenza nel Comune ove è situato
l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto;
• vende o dona
l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5
anni dalla data di acquisto, a meno;
• che entro un
anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da
adibire a propria abitazione principale.
Il credito
d'imposta per il riacquisto della prima casa
La normativa
vigente prevede un credito d'imposta per le persone
che hanno ceduto l'abitazione a suo tempo acquistata
fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai
fini dell'imposta di registro e dell'IVA, ed entro un
anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non
di lusso costituente prima casa.
Il
credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono
decaduti dal beneficio prima casa, ed è pari
all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA,
corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato;
in ogni caso non può essere superiore all'imposta di
registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo
acquisto.
Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno
acquistato l'abitazione con atto soggetto ad IVA
anteriormente al 22 maggio 1993 (e che quindi non
hanno formalmente usufruito delle agevolazioni c.d.
prima casa) - ma non prima dell'entrata in vigore
della Legge 168/82 - se l'acquirente era in possesso
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in
materia di acquisto della c.d. "prima casa".
Il credito
d'imposta può essere utilizzato:
• in
diminuzione dell'imposta di registro dovuta in
relazione al nuovo acquisto;
• in
diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria,
catastale, dovute sugli atti e denunce presentati dopo
la data di acquisizione del credito;
• in
diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla
dichiarazione da presentare successivamente al nuovo
acquisto;
• in
compensazione con altri tributi e contributi dovuti in
sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando
il codice tributo 6602).
I
moltiplicatori restano invariati ai fini della
determinazione dell’imponibile ICI.
Mutuo in Italia
Il mutuo è un contratto di prestito.
Consiste nel trasferimento di una somma di denaro
da un soggetto “mutuante” ad un soggetto
“mutuatario” che si impegna a restituirlo
entro un determinato tempo e secondo modalità
concordate dettagliatamente definite nel contratto
sottoscritto tra le parti.
Il mutuo ipotecario
Si definisce ipotecario quando la parte che
presta il denaro, a garanzia della restituzione
dello stesso, iscrive un’ipoteca su un bene di
proprietà del mutuatario oppure di altro soggetto
(terzo datore di ipoteca) disponibile a fornire
tale garanzia.
Il mutuo è un atto pubblico e, come tale,
deve essere stipulato alla presenza di un notaio
il quale provvederà:
• a
redigere il contratto;
• a
trascriverlo nei pubblici registri;
• ad
iscrivere l’ipoteca ed a verificare che tale
iscrizione sia avvenuta regolarmente.
La forma dell’atto pubblico conferisce al
mutuo il requisito di titolo esecutivo. Ciò
significa che se il mutuatario non adempie alle
proprie obbligazioni, il mutuante potrà rifarsi
sul bene ipotecato (mettendolo in vendita) senza
bisogno di ottenere una sentenza del giudice.
L'importo mutuabile dipende dal reddito del
richiedente e può essere concesso nella misura
massima di una rata pari ad un terzo del reddito
mensile dei partecipanti all'acquisto. Se il
richiedente ha altri finanziamenti (automobile,
mobili ecc.) questi vanno estinti prima della
concessione del mutuo. Non devono sussistere in
capo al richiedente procedimenti negativi di
sofferenza bancaria.
Agenzie di
intermediazione immobiliare
Mediatore
è colui che mette in relazione due o più parti per
la conclusione
di un affare senza essere legato ad alcuna di esse
da
rapporti di collaborazione, dipendenza o
rappresentanza.
(art. 1754). Il mediatore ha diritto alla provvigione
da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per
effetto del suo intervento. (1755 c. 1).
I mediatori sono iscritti in appositi albi e per essere individuati
come tali dovrebbero esibire il loro tesserino. I
mediatori non iscritti non hanno diritto a
provvigioni, anzi sono costretti a pagare una multa
qualora chiedessero compensi non dovuti.